Attività produttive e commerciali

Distributori di carburante, collaudo ed esercizio provvisorio

I nuovi impianti (stradali o privati) o quelli potenziati con i prodotti metano e GPL o sottoposti a ristrutturazione totale, devono essere collaudati prima della messa in esercizio. Al riguardo il titolare dell'autorizzazione deve fare una richiesta al SUAP che provvede a convocare una apposita commissione che effettua le verifiche dell’impianto. La commissione deve accertare la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate e la conformità dell’impianto.

Distributori di carburante stradali

Un impianto di distribuzione carburante stradale è un complesso commerciale unitario. È costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, i relativi serbatoi ed altri servizi e attività economiche accessorie e integrative.
E’ necessario chiedere l’autorizzazione al SUAP come previsto dalla normativa regionale e gli impianti sono soggetti a collaudo.

Distributori di carburante ad uso privato

Sono impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato oppure composte da contenitori-distributori fuori terra.
Questi impianti devono essere completi di erogatore, di tipo omologato in base alla normativa vigente, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.
Essi devono essere destinati in uso esclusivo al rifornimento di automezzi in uso al titolare dell'autorizzazione.

Distributori automatici per la vendita o la somministrazione

La vendita mediante distributori automatici è una forma speciale di commercio al dettaglio. I distributori automatici sono macchinari che erogano prodotti selezionati dall'utente previo il pagamento indicato sul monitor.
Per svolgere l’attività occorre presentare al Comune una Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
In caso di esercizio di attività per il settore merceologico alimentare occorre il possesso del necessario requisito professionale.

Discipline bio-naturali

Le discipline bio-naturali sono attività pratiche che mantengono o recuperano lo stato di benessere della persona. Non si tratta di prestazioni sanitarie: esse tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo con metodi ed elementi naturali verificati nei contesti culturali e geografici dove queste discipline sono nate.

Direttore o istruttore di tiro

Le strutture di tiro a segno nazionale sono soggette ad apposita vigilanza che è garantita dal Direttore di tiro che ha il compito di controllare e disporre le esercitazioni. Deve far osservare le norme di sicurezza per il maneggio delle armi e ha potestà decisionale. Se si verifica un incidente, il direttore di tiro è responsabile penalmente e civilmente.
L'istruttore è un tecnico esperto che insegna il corretto uso delle armi. Per essere istruttori occorre acquisire una grande esperienza e partecipare a corsi specifici.

Deroga acustica per attività commerciale e manifestazioni temporanee

La normativa in materia di inquinamento acustico prevede, in casi particolari, la possibilità di ottenere una deroga ai limiti acustici stabiliti dal regolamento comunale.
La deroga può essere richiesta per lo svolgimento di attività temporanee, per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile ma anche, in campo edilizio, per i cantieri edili, stradali e assimilabili.

Depositi merci o alimenti

Per deposito di merci si intende un locale opportunamente attrezzato adibito al deposito e alla conservazione, anche in forma automatizzata, di ogni genere di merci, materie prime, materiali vari, custoditi, conservati, catalogati, spediti o ricevuti, destinati per lo più alla vendita o al consumo.
La loro attivazione è soggetta alla presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA), qualora non sia associata ad attività commerciale e produttiva già segnalata.

Comunicazioni ed autorizzazioni in materia ambientale diverse dall' A.U.A.

La normativa in materia ambientale consente ai gestori degli impianti di non avvalersi della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel casi in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale, quali
- autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447)

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