Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare possono vendere direttamente gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto (pizzerie d’asporto, gastronomie, rosticcerie, kebab, pasticcerie, gelaterie). Questa attività deve però essere accessoria alla produzione e alla trasformazione degli alimenti stessi.La vendita è consentita nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale, tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione.Per svolgere l'attività è necessario presentare la comunicazione rispettando i criteri e le procedure stabilite dall'articolo 4 della Legge Regionale 30/04/2009, n. 8.
L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della comunicazione.