Comunicazioni ed autorizzazioni in materia ambientale diverse dall' A.U.A.

Classificazione
Guida del servizio
Descrizione del servizio

La normativa in materia ambientale consente ai gestori degli impianti di non avvalersi della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel casi in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale, quali
- autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447)
- comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
In tal caso la comunicazione deve essere avanzata esclusivamente in modalità telematica al SUAP, che provvede a trasmetterla all'autorità competente (Provincia) e ai soggetti ed Enti direttamente coinvolti.

Strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della comunicazione.