Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica

Classificazione
Guida del servizio
Descrizione del servizio

Il canone d'affitto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare (articolo 31, comma 1 della Legge Regionale 04/12/2009, n. 27).
Se la situazione economica del nucleo familiare peggiora, l'ente proprietario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica deve tenere conto della variazione e rideterminare un canone provvisorio. Gli effetti del canone provvisorio decorrono dal mese successivo alla variazione stessa, fino al successivo aggiornamento dell'anagrafe per il relativo conguaglio (articolo 31, comma 11 della Legge regionale (Regione Lombardia) 04/12/2009, n. 27).
Per il ricalcolo del canone possono quindi presentare domanda gli inquilini che riscontrano un acclarato disagio economico causato da licenziamento, sospensione, cassa integrazione, mobilità, pensionamento, vedovanza, ecc.
L'applicazione del canone provvisorio potrà essere richiesta solo ed esclusivamente dagli inquilini degli immobili di edilizia residenziale pubblica titolari di contratto sociale. Sono esclusi gli altri casi di contratto moderato, concordato o altra tipologia non prevista dalla Legge Regionale 04/12/2009, n. 27 per l'applicazione delle agevolazioni.

Strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

30 giorni.
In caso di ritardo nella conclusione del procedimento, il cittadino può rivolgersi al Segretario Generale (titolare del potere sostitutivo) che assicura la conclusione del procedimento entro la metà dei giorni originariamente previsti attraverso le strutture competenti.

Standard di qualità: il Comune eroga il servizio entro 30 giorni.