Casa di riposo e residenze sanitarie assistenziali (RSA)

Classificazione
Guida del servizio
Descrizione del servizio

Le case di riposo e le residenze sanitarie assistenziali (RSA) sono strutture dedicate agli anziani.
Le case di riposo accudiscono gli anziani autosufficienti: si tratta di residenze riservate a persone che stanno bene, ma che per vari motivi decidono di non voler più vivere da sole. Il modello abituale di casa di riposo è che ogni persona o coppia nella casa ha una stanza stile appartamento. Ulteriori servizi sono forniti entro l'edificio, come i pasti, la ricreazione e alcune forme di assistenza sanitaria.
Le RSA accolgono, invece, le persone parzialmente o non autosufficienti. Non sono strutture ospedaliere, ma hanno comunque un'impronta sanitaria. Esse ospitano per un periodo variabile, da poche settimane a diversi anni, persone non autosufficienti che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche di più specialisti e di un'articolata assistenza sanitaria. In una residenza di questo tipo sono garantite l'assistenza medica e infermieristica, eventuali trattamenti di riabilitazione (per esempio fisioterapia), aiuto per lo svolgimento delle attività quotidiane e attività di socializzazione.
La richiesta si effettua direttamente all'assistente sociale di competenza con domanda che  deve essere presentata su apposita modulistica regionale, comprensiva di scheda sociale e sanitaria che deve essere aggiornata annualmente dall'interessato, pena la decadenza dalla lista d'attesa.
L'assistente sociale:

  • valuta le istanze di ricovero attraverso colloqui e visite domiciliari
  • stila la lista d'attesa
  • provvede a inviare, tempestivamente, alla RSA le istanze di ricovero ricevute e la documentazione prevista.

La richiesta sarà inserita nella lista d’attesa dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione.

 

Strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

30 giorni.
In caso di ritardo nella conclusione del procedimento, il cittadino può rivolgersi al Segretario Generale (titolare del potere sostitutivo) che assicura la conclusione del procedimento entro la metà dei giorni originariamente previsti attraverso le strutture competenti.

Standard di qualità: il Comune eroga il servizio entro 20 giorni.