Vendita diretta di alimenti prodotti in proprio da agricoltori

Classificazione
Guida del servizio
Descrizione del servizio

Gli imprenditori agricoli, singoli  o  associati  possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto  il territorio  della  Repubblica,  i  prodotti  provenienti  in   misura prevalente  dalle  rispettive  aziende,  osservate  le   disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.
Per vendere i prodotti agricoli in forma diretta e itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico o mediante commercio elettronico è necessario presentare SCIA al SUAP.

Strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art.19 della legge n.241/1990.
Entro 60 giorni l’Amministrazione adotta provvedimenti di sospensione e divieto di esercizio In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti.