Vendita di funghi epigei freschi spontanei

Classificazione
Guida del servizio
Descrizione del servizio

Il fungo epigeo è il fungo comune che cresce nei boschi e sui prati e può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività commerciale.
Si possono commerciare le specie di funghi epigei e freschi presenti all'Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 14/07/1995, n. 376 e quelli indicati dall'articolo 16 della Legge 23/08/1993, n. 352. Oltre a queste è possibile commerciare anche le specie presenti nell'articolo 107 della Legge Regionale 05/12/2008, n. 31.
L'elenco delle specie di funghi che è possibile commerciare con la denominazione di "funghi secchi" è indicato all'articolo 17 della Legge 23/08/1993, n. 352 e all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 14/07/1995, n. 37.
L'elenco delle specie di funghi che è possibile commerciare con la denominazione di "funghi porcini" sono indicate all'articolo 17 della Legge 23/08/1993, n. 352 e all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 14/07/1995, n. 376.
Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per la vendita di funghi epigei freschi spontanei al SUAP.

Strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art.19 della legge n.241/1990.
Entro 60 giorni l’Amministrazione adotta provvedimenti di sospensione e divieto di esercizio In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti.