Produzione, importazione o distribuzione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito

Classificazione
Guida del servizio
Descrizione del servizio

Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento descritti nell’articolo 110, comma 6 e comma 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". Per produrre o importare apparecchi occorre richiedere all’AAMS una verifica tecnica dei modelli gestiti per verificarne la conformità alle prescrizioni normative e un nulla osta alla distribuzione.
Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA al SUAP.

Strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art.19 della legge n.241/1990.
Entro 60 giorni l’Amministrazione adotta provvedimenti di sospensione e divieto di esercizio In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti.