Panifici

Classificazione
Guida del servizio
Descrizione del servizio

La denominazione di panificio è riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. La denominazione di “pane fresco” è riservata al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti. Il pane fresco deve essere venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo.
Per svolgere l’attività occorre presentare al Comune una Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
I titolari di impianti di panificazione possono vendere prodotti di propria produzione per il consumo immediato utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. È escluso il servizio assistito di somministrazione e devono osservare le prescrizioni igienico-sanitarie.

Strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art.19 della legge n.241/1990.
Entro 60 giorni l’Amministrazione adotta provvedimenti di sospensione e divieto di esercizio In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti.