Sono oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo) e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi). Metalli e pietre preziose possono anche essere venduti sciolti.Per svolgere l'attività è necessario ottenere apposita autorizzazione rilasciata dalla Questura.
60 giornise entro tale termine, non sia intervenuto il diniego da parte della Questura l’autorizzazione non s’intende rilasciata (silenzio-diniego).