Separazione e divorzi

Classificazione
Guida del servizio
Descrizione del servizio

All'ufficio di Stato Civile, di attuale residenza dei coniugi o del Comune di celebrazione del matrimonio, si può ottenere ai sensi della Legge del 10/11/2014, n. 162:

  • la separazione personale
  • lo scioglimento del matrimonio civile
  • la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
  • la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati

Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:

  • l’accordo deve essere consensuale
  • tra i coniugi non devono esserci figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti
  • l’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale
  • per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale: in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del Tribunale; in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale o all’Ufficiale di Stato Civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge del 11/05/2015, n. 55)
Strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

Non definita rispetto ai termini di Legge.

Standard di qualità: il Comune eroga il servizio entro 60 giorni.