Riproduzione animale

Classificazione
Guida del servizio
Descrizione del servizio

Le strutture adibite alla riproduzione animale (centri genetici, stazioni di monta, di inseminazione artificiale equina ecc.) devono essere autorizzate dell’A.S.L. e presentare la SCIA al SUAP.

Strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art.19 della legge n.241/1990.
Entro 60 giorni l’Amministrazione adotta provvedimenti di sospensione e divieto di esercizio In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti.