Numerazione civica

Classificazione
Guida del servizio
Descrizione del servizio

Tutti gli accessi alle aree di circolazione che immettono in abitazioni, uffici ed esercizi, compresi i passi carrai e le aree recintate devono essere contraddistinti dalla numerazione civica.
Inoltre, in base al Punto 3 dell'Allegato 3 della nota ISTAT 15/01/2014, n. 912/2014/P, l'obbligo di numerazione è previsto anche per tutti gli accessi precedentemente esenti (fabbricati rurali abitati soltanto per brevi periodi dell’anno, chiese, accessi dei monumenti pubblici che non immettono anche in uffici o abitazioni, fienili, legnaie, stalle e simili).
A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare apposita domanda per ottenere l’indicazione del numero civico, sia che si tratti di fabbricato ad uso di abitazione civile, sia di che si tratti di fabbricato destinato ad altro uso. La richiesta di assegnazione del numero deve essere presentata anche per gli edifici esistenti che abbiano subito modifiche agli accessi sulle aree di circolazione
Il numero civico deve essere indicato su targhetta di materiale resistente ed esposto in maniera visibile.

Strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

30 giorni

In caso di ritardo nella conclusione del procedimento, il cittadino può rivolgersi al Segretario Generale (titolare del potere sostitutivo) che assicura la conclusione del procedimento entro la metà dei giorni originariamente previsti attraverso le strutture competenti.

Standard di qualità: il Comune eroga il servizio entro 30 giorni.