Manifestazioni temporanee in luogo chiuso
Caso A): L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della comunicazione.
Caso B): 30 giorni - In caso di ritardo nella conclusione del procedimento, il cittadino può rivolgersi al Segretario Generale (titolare del potere sostitutivo) che assicura la conclusione del procedimento entro la metà dei giorni originariamente previsti attraverso le strutture competenti.
Caso C): L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art.19 della legge n.241/1990. Entro 60 giorni l’Amministrazione adotta provvedimenti di sospensione e divieto di esercizio In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti.
Standard di qualità: per il caso B) il Comune eroga il servizio entro 30 giorni.