Manifestazioni temporanee in luogo chiuso

Classificazione
Guida del servizio
Descrizione del servizio

Le manifestazioni temporanee sono manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive, come mostre, concerti, sagre, feste, eventi di varia natura. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine.
Deve sempre essere assicurata la preventiva agibilità dei locali, impianti e strutture ed il rispetto della normativa in materia acustica.
Non rientrano in questa definizione i piccoli trattenimenti effettuati presso pubblici esercizi di somministrazione, l'installazione di giostre o attrazioni di spettacolo viaggiante e l'attività circense.
A) Per svolgere una manifestazione in forma non imprenditoriale (es. quelle organizzate da associazioni ed organismi senza scopo di lucro) occorre presentare apposita comunicazione.
B) Per svolgere una manifestazione temporanea in forma imprenditoriale a scopo di lucro è invece necessario ottenere autorizzazione rilasciata dal SUAP.
C) Se la manifestazione prevede al massimo di 200 posti a sedere e sarà svolta entro le ore 24:00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita da SCIA.

Strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

Caso A): L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della comunicazione.
Caso B): 30 giorni - In caso di ritardo nella conclusione del procedimento, il cittadino può rivolgersi al Segretario Generale (titolare del potere sostitutivo) che assicura la conclusione del procedimento entro la metà dei giorni originariamente previsti attraverso le strutture competenti.
Caso C): L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art.19 della legge n.241/1990. Entro 60 giorni l’Amministrazione adotta provvedimenti di sospensione e divieto di esercizio In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti.

Standard di qualità: per il caso B) il Comune eroga il servizio entro 30 giorni.