Locali di pubblico spettacolo

Classificazione
Guida del servizio
Descrizione del servizio

I locali di pubblico spettacolo sono l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 19/08/1996, sono da considerarsi locali di pubblico spettacolo: teatri, cinema, auditorium e sale convegno, locali per concerti e trattenimenti musicali, sale da ballo e discoteche, night club.
Per svolgere l'attività è necessario ottenere l’apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dall'articolo 68 e dall'articolo 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" sempre che sia stata preventivamente la prescritta agibilità.

Strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

60 giorni.
In caso di ritardo nella conclusione del procedimento, il cittadino può rivolgersi al Segretario Generale (titolare del potere sostitutivo) che assicura la conclusione del procedimento entro la metà dei giorni originariamente previsti attraverso le strutture competenti.

Standard di qualità: il Comune eroga il servizio entro 45 giorni.