Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito

Classificazione
Guida del servizio
Descrizione del servizio

Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento presenti nell’articolo 110, comma 6 e comma 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Ai sensi del comma 6 si considerano idonei gli apparecchi:
- dotati di attestato di conformità che si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico;
- facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete.
Ai sensi del comma 7 si considerano idonei gli apparecchi e congegni:
- elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica;
- basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita varia in relazione all'abilità del giocatore.
L’installazione degli apparecchi da gioco lecito è soggetta alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) al Comune. Gli apparecchi denominati VLT (videolottery) sono soggetti ad autorizzazione della Questura.
Il Comune di Treviglio ha aderito alle disposizioni regionali per la lotta alla ludopatia limitando gli orari di esercizio e impedendo l’installazione di nuovi apparecchi in locali che si trovino a una distanza di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art.19 della legge n.241/1990.
Entro 60 giorni l’Amministrazione adotta provvedimenti di sospensione e divieto di esercizio In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti.
In caso di ritardo nella conclusione del procedimento di competenza della Questura, il cittadino può rivolgersi al Dirigente titolare del potere sostitutivo della Questura.