Autentica di firma

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L'autentica di firma è l'attestazione che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza di un pubblico ufficiale , che ne comprova l'attendibilità e la validità.
L'ufficiale d'anagrafe, salvo casi speciali previsti dalla normativa, può autenticare le sottoscrizioni contenute in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Il testo del documento deve rimanere nell’ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private), nè concretizzare una procura.
L’autentica di firma è possibile per:

  • dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banca, assicurazioni)
  • istanze da presentare a privati
  • deleghe per la riscossione di benefici economici da parte di terze persone (pensioni)

Le stesse dichiarazioni rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblico servizio non richiedono più l'autentica di firma, in questo caso è possibile apporre la propria firma direttamente dinanzi all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via posta o fax con allegata la fotocopia di documento di identità valido.
Per far autenticare la propria firma occorre essere maggiorenni e presentarsi personalmente in Comune con un documento di riconoscimento valido.
Ci si può rivolgere anche in un Comune diverso da quello di residenza.

Strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

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