Assistenza scolastica agli alunni disabili

Classificazione
Descrizione del servizio
Ufficio competente: 
Ufficio Servizi scolastici e per l'infanzia

Il servizio di assistenza educativa scolastica per gli studenti disabili ha l'obiettivo di garantire l'autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità grave, in modo che possano integrarsi completamente nel contesto scolastico ed extrascolastico (articolo 13 e articolo 15 della Legge 05/02/1992 n. 104).

L'educatore interviene all'interno di strutture scolastiche di ogni ordine e grado, sia statali che paritarie: il suo compito è svolgere varie attività integrate a quelle dei docenti per favorire l'autonomia personale degli alunni disabili ed evitare rischi di isolamento o di emarginazione.

Il servizio è rivolto a studenti minorenni con una situazione di handicap certificata dai servizi specialistici addetti. I ragazzi devono inoltre essere:

  • residenti nel Comune
  • iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado pubbliche o paritarie.
Come accedere al servizio: 

Le richieste di intervento devono pervenire dai Servizi Specialistici Territoriali, in accordo con la famiglia, direttamente all'ufficio servizi scolastici e per l'infanzia.

L'ammissione al servizio è poi autorizzata dal Comune che contatta la scuola e stabilisce l'entità dell'intervento definendo il monte ore settimanale necessario di presenza dell'operatore di sostegno.

Costi: 
Il servizio è esente da pagamenti.
Non-strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

30 giorni.
In caso di ritardo nella conclusione del procedimento, il cittadino può rivolgersi al Segretario Generale (titolare del potere sostitutivo) che assicura la conclusione del procedimento entro la metà dei giorni originariamente previsti attraverso le strutture competenti.

Standard di qualità: il Comune eroga il servizio entro 30 giorni.