Agibilità dei locali di pubblico spettacolo

Classificazione
Guida del servizio
Descrizione del servizio

ll locale di pubblico spettacolo è una specifica tipologia di pubblico esercizio caratterizzata prevalentemente dall'attività di spettacolo e, per questo, sottoposto a speciali disposizioni di legge. Rientrano nella categoria di Locale di Pubblico spettacolo i cinematografi, teatri, discoteche e sale da ballo, manifestazioni temporanee di trattenimenti danzanti o di spettacolo anche all’aperto e più in generale tutte quelle manifestazioni che prevedano apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.
L'apertura dei locali di pubblico spettacolo è subordinata alla verifica della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che in sede tecnica (esame progetto e sopralluogo) valuta le condizioni di sicurezza ed esprime il proprio parere per la concessione dell’agibilità prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 80).
Sono in generale esclusi i luoghi all’aperto privi di strutture per lo stazionamento o contenimento del pubblico.
Nei casi in cui le attività di spettacolo e trattenimento prevedano una capienza non superiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti in capo alla Commissione sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell’Interno.

Strutturata
Durata massima del procedimento e standard di qualità: 

30 giorni dalla data del verbale con il parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza, fatto salvo l'assolvimento delle prescrizioni eventualmente impartite.
In caso di ritardo nella conclusione del procedimento, il cittadino può rivolgersi al Segretario Generale (titolare del potere sostitutivo) che assicura la conclusione del procedimento entro la metà dei giorni originariamente previsti attraverso le strutture competenti.

Standard di qualità: il Comune emana il provvedimento entro 10 giorni dal ricevimento del parere favorevole della Commissione di Vigilanza.